1. L'Agenzia svolge attività di supporto tecnico nei confronti del Ministero della giustizia e, più in generale, del Governo, al fine di garantire condizioni di sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione.
2. In particolare, l'attività di cui al comma 1 è finalizzata a fornire un sistema unico nazionale in grado di:
a) gestire, memorizzare e mettere a disposizione delle procure le informazioni relative alle intercettazioni telefoniche, concernenti i servizi voce e dati, provenienti da tutti gli operatori italiani di rete fissa e mobile, al fine di mettere a disposizione e di permettere la fruizione di tali dati da parte delle procure sia in tempo reale sia su richiesta;
b) garantire la più assoluta sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione;
c) supportare tempestivamente le nuove tipologie di servizi erogati dagli operatori;
d) ottimizzare i costi centralizzando le funzioni e i contenuti informativi con la finalità di evitare duplicazioni dei dati e delle infrastrutture all'interno delle singole procure;
e) incrementare i livelli di sicurezza grazie alla gestione centralizzata degli accessi;
f) incrementare le sinergie durante la fase dell'indagine grazie alla possibilità di correlare in modo automatizzato le intercettazioni provenienti da operatori e dagli INTERNET service provider;
g) permettere la condivisione di indagini di pertinenza di diverse procure a livello circondariale, regionale e nazionale utilizzando una rete broadband e personal computer come client del sistema;
h) predisporre, con cadenza annuale una relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione;
i) redigere e aggiornare con cadenza biennale il Piano nazionale della sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione;
l) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di gestione dei dati di intercettazione;
m) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.